Il Parlamento europeo prosegue nell’approvazione della “Retail investment strategy”. Dalla prima bozza, sono intervenute alcune importanti modifiche:
- Divieto di retrocessioni cancellato: passo indietro della Commissione sul tema retrocessioni. Nella nuova versione del testo, si prevede che “i consulenti finanziari dovrebbero, dopo aver identificato gli strumenti adatti alle esigenze dei loro clienti, raccomandare il prodotto più efficiente tra quelli che offrono caratteristiche simili ai loro clienti.
- Benchmark sui costi non pubblici: nella versione originaria della proposta, l’articolo 16a della nuova direttiva Mifid prevedeva che il processo di approvazione dei prodotti finanziari includesse “un confronto con il benchmark rilevante, ove disponibile, sui costi e le performance pubblicato da Esma” e che “quando uno strumento finanziario” si fosse discostato “dal benchmark rilevante… la società di investimento” avrebbe dovuto, “effettuare test aggiuntivi e ulteriori valutazioni e stabilire se i costi e le commissioni erano comunque giustificati e proporzionati”. In caso contrario, si leggeva, “lo strumento finanziario non deve essere approvato dalla società di investimento”. Il controllo preventivo sull’adeguatezza del rapporto costo-valore viene sostituito da un benchmark la cui funzione diventa quella di strumento di vigilanza in mano alle autorità competenti.
- KID arricchito: al posto di un benchmark vincolante a monte, è in progetto di linkare all’interno del KID un comparatore di costi-performance online con altri fondi o polizze, elaborato dalle autorità di vigilanza.
La prima bozza, ora esclusa, sembrava offrire un maggior grado di tutela agli investitori che non sempre prestano le dovute attenzioni al KID condiviso: alla luce delle nuove decisioni, pur considerando che l’approvazione è in itinere, permarrà fondamentale l’apporto di una consulenza indipendente e libera dai conflitti di interesse a solo ed unico vantaggio degli investitori.